Il codice etico della professione di Revisore Legale

I professionisti abilitati all’esercizio della Revisione Legale sono obbligati al rispetto dei principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da Associazioni di Categoria e Ordini Professionali congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Consob.

Infatti il tavolo dei convenzionati costituito: dall’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) dall’Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) unitamente con il MEF e la Consob, ha elaborato un codice dei principi di deontologia professionale, denominato Codice Etico Italia.

Tale documento è stato elaborato in ossequio del D.Lgs. nr. 39 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, nonché dalle altre norme che regolano la materia.

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/codice-etico/ )

Il documento si compone:

  • della determina di adozione del Ragioniere Generale dello Stato;
  • di una Introduzione;
  • di un Glossario;
  • del corpo dei principi.

Il Codice è applicabile a decorrere dal 2019.

In base a quanto previsto, i principi contenuti nel “Codice Etico Italia” trovano applicazione obbligatoria esclusivamente nello svolgimento di incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del D.Lgs 39/2010. Ovviamente è consigliabile applicarlo in qualunque altro caso.

In linea generale, viene previsto che il Revisore Legale deve osservare i seguenti principi fondamentali:

  • Integrità – deve essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
  • Obiettività – non deve avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale.
  • Competenza professionale e diligenza – deve costantemente aggiornarsi mantenendo conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da poter garantire prestazioni caratterizzate da competenza e alta professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della prassi e della tecnica professionale, nonché agire con diligenza in conformità ai principi etici e di professionalità (aggiungerei, come previsto per qualsiasi professione, “con la diligenza del buon padre di famiglia”.
  • Riservatezza – deve rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell’ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che ne sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Non potrà inoltre farne uso a proprio vantaggio o di terzi.
  • Comportamento professionale – deve rigorosamente rispettare la normativa applicabile oltre ad evitare di porre in essere azioni che possano far dubitare o dare discredito all’attività di garanzia.

I contenuti del documento emanato consentono al Revisore Legale di conformarsi alle disposizioni dettate dal predetto Codice e di adempiere al proprio dovere agendo, così come previsto dalla norma, nell’interesse generale.

Il Revisore Legale, infatti, ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse generale. Con un tale approccio il Revisore Legale può valutare, con terzietà, le diverse circostanze che potrebbero dare luogo a rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali di redazione del bilancio aziendale, nonché di individuare tutte quelle azioni necessarie ad evitare tali violazioni.

Questo tipo di approccio, inoltre, contribuisce ad evidenziare l’importanza e l’indispensabile trasparenza che necessita nello svolgimento dei controlli contabili. 

Il documento, in oggetto, è suddiviso in due differenti parti ognuna della quali a sua volta è suddivisa in differenti sezioni. Nella prima parte del documento vengono definiti i principi deontologici, mentre nella seconda parte vengono descritte le modalità di applicazione. 

Ovviamente, nonostante la completezza e la puntualità del documento, esso non può garantire l’identificazione di tutte le situazioni che possano costituire un rischio di mancata osservanza dell’applicazione dei principi fondamentali previsti nel documento, né può prevedere tutte le conseguenti misure da porre in essere per osservarle. Anche in virtù della diversa natura degli incarichi (incarico legale, incarico volontario etc.) e, pertanto, i potenziali rischi saranno diversi e richiederanno applicazione di misure di salvaguardia specifiche e personalizzate sempre nel rispetto delle norme e dell’interesse generale. 

Il Revisore Legale deve osservare e far osservare i principi del “Codice Etico” e ha il dovere di dare l’esempio di coerenza tra i principi del Codice e i propri comportamenti quotidiani. Inoltre non deve assolutamente intraprendere intenzionalmente alcuna attività che pregiudichi o possa pregiudicare l’integrità, l’obiettività o la reputazione dell’attività di revisione legale e che pertanto sarebbe incompatibile con i principi fondamentali. 

Il “Codice Etico” è un vestito su misura del Revisore Legale che qualifica e distingue l’emergente e sempre più indispensabile figura Professionale. A tal proposito giova sottolineare, a chiarimento di qualsiasi equivoco, che il D.Lgs. 39/2010 ha definitivamente chiarito che la Professione di Revisore Legale è una Professione distinta e separata da ogni altra professione.

Tale figura Professionale è disciplinata da specifiche leggi e regolamentata da precisi requisiti e criteri per l’accesso e per la permanenza. Quindi una professione riservata.

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